Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Nazionale, che lo presiede, e da quattro Consiglieri Nazionali.
2. Tra i Consiglieri il Segretario nomina un Vicesegretario Nazionale e, se lo ritiene, un Tesoriere.
3. L’Assemblea Nazionale elegge, a maggioranza semplice, il Segretario Nazionale unitamente ai quattro Consiglieri Nazionali.
4. I Consiglieri Nazionali restano in carica due anni con possibilità di una sola rielezione immediatamente consecutiva alla stessa carica. Le cariche di Segretario Nazionale e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva in seno agli Organi associativi.
5. Il Consiglio Nazionale cessa dall’incarico, unitamente al Segretario Nazionale, ove l’Assemblea Nazionale approvi, a maggioranza dei componenti, apposita mozione di sfiducia. In tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo Consiglio Nazionale e del nuovo Segretario. Gli effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale si estendono ai quattro Consiglieri nazionali.
6. Il Segretario Nazionale può sostituire immediatamente i Consiglieri che:
a) rassegnino le dimissioni, debbano essere sospesi o perdano per qualsiasi motivo la qualità di socio;
b) vengano da lui rimossi trovandosi, per qualsiasi motivo, nell’impossibilità oggettiva di assicurare il costante ed effettivo assolvimento dell’incarico. L’assenza di uno dei Consiglieri da sei riunioni, anche non consecutive, legittima il Segretario Nazionale a dichiarare la decadenza dall’incarico del Consigliere Nazionale;
7. Il Segretario Nazionale può, con atto motivato, altresì privare della fiducia il Consigliere Nazionale che si trovi, a suo giudizio, in situazione di conflitto di interessi con la politica associativa. Per la sostituzione del Consigliere sfiduciato si segue la procedura di cui ai precedenti commi.
8. Il Consiglio nazionale nomina e revoca i Delegati regionali, interregionali o locali ed i Delegati per singole materie o settori. I Delegati regionali, interregionali e locali decadono dal loro incarico in caso di decadenza del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale pone in essere, in via generale e sotto la direzione del Segretario Nazionale, l’azione dell’Associazione ed in particolare:
a) promuove tutte le attività le cui linee programmatiche sono state fissate dall’Assemblea Nazionale, di cui attua le delibere;
b) redige e presenta, per l’approvazione, all’Assemblea Nazionale, i bilanci preventivo e consuntivo;
c) ratifica le eventuali iniziative d’urgenza adottate dal Segretario Nazionale;
d) delibera l’ammissione dei soci onorari e degli ex soci radiati o dimissionari ovvero appartenenti alla carriera dei funzionari che abbiano comunque ricoperto cariche in altre organizzazioni sindacali o in partiti politici;
e) annulla o sospende, con provvedimento motivato per opportunità e coerenza con le scelte dell’Assemblea
Nazionale e/o per salvaguardare il prestigio dell’Associazione, l’ammissione del nuovo socio;
f) accetta le dimissioni dei soci membri degli organi sociali, adottando i conseguenti provvedimenti indispensabili per garantire la continuità della vita associativa, designando, se del caso, i sostituti sulla base dei risultati delle ultime elezioni;
g) indice referendum, con carattere consultivo, a votazione segreta, su questioni di interesse generale;
h) delibera in ordine a congressi e convegni a scopo di studio;
i) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame e provvede ad ogni altra incombenza ad esso devoluta.