L’Assemblea

1. L’Assemblea Nazionale degli associati deve essere convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta all’anno, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale e del Segretario.
2. L’Assemblea Nazionale deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. L’Assemblea Nazionale ha le seguenti attribuzioni:
a) fissa le linee programmatiche dell’Associazione, su proposta del Consiglio Nazionale;
b) delibera su ogni questione comunque sottoposta al suo esame ai sensi delle disposizioni statutarie;
c) elegge il Segretario dell’Associazione e i Consiglieri nazionali;
d) approva definitivamente il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo annuale;
e) stabilisce gli indirizzi programmatici di spesa per il triennio successivo;
f) determina, nel rispetto delle norme vigenti sulla rappresentatività sindacale, l’importo della quota di iscrizione dei soci;
g) approva le modifiche dello statuto sociale.
h) delibera, su proposta del Consiglio nazionale, in ordine alla collaborazione, affiliazione o federazione dell’Associazione con altre Organizzazioni Sindacali, con il quorum e le maggioranze prescritte dall’articolo 15, comma 5 dello Statuto.
4. Non può procedere alla variazione degli scopi sociali, se non sia stata espressamente convocata a tale scopo.
5. Alle riunioni dell’Assemblea, possono partecipare – senza diritto di voto – su espresso invito del Consiglio Nazionale, anche Autorità, nonché personalità del mondo politico, giudiziario, culturale ed economico.